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Maggio,21,2024

CALABRIA DA OGGI ZONA ROSSA: COSA CAMBIA

È scattata la zona rossa in Calabria. Cambio di colorazione e di restrizioni almeno fino al 6 aprile. Stesso inasprimento di restrizioni anche per Toscana e Valle d’Aosta, con nuove regole, divieti e restrizioni per scuola, spostamenti, seconde case e alcune categorie di negozi. Il Lazio resterà in zona rossa fino a stasera prima di passare in arancio da domani con misure più leggere. La settimana di Pasqua con buona parte di Italia in zona rossa, nei giorni che precedono la stretta nazionale di Pasqua che partirà il 3 aprile fino al 5 aprile.

SPOSTAMENTI

Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un’altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile – e questo vale anche per le zone arancioni – sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni.

SECONDE CASE

L’ordinanza regionale specifica che è fatto inoltre divieto alle persone fisiche non residenti nella Regione Calabria “di fare ingresso nel territorio regionale per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza”.

SCUOLA

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti). Inoltre, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

BAR E RISTORANTI

Bar e ristoranti restano chiusi al pubblico ma è consentita sia l’attività di consegna a domicilio che l’asporto. È comunque vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Questi gli orari: dalle 5 alle 22 è consentito l’asporto; con riguardo specifico ai bar, invece, è permesso solo fino alle 18; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in zona rossa. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Restano aperte solo le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree. Aperti anche edicole e tabaccai, negozi di elettronica e ferramenta. Chiusi parrucchieri, barbieri, centri estetici e tolette per animali.

AUTOCERTIFICAZIONE

In zona rossa si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Sono ammesse passeggiate ed attività motoria all’aperto esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l’obbligo di rispettare un metro di distanza da altre persone. Ok anche all’attività sportiva esclusivamente nel territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Se si fa corsa o bici è possibile anche ‘sconfinare’ nel territorio di un altro comune, “purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza”.

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