Quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità “in concreto” a produrre un “effetto drogante”. Così le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop. Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita al pubblico di prodotti derivanti dalla cannabis light, anche se l’olio, le inflorescenze e la resina presentano un Thc sotto lo 0,6%. “La coltivazione della cannabis – secondo i giudici – è consentita senza necessità di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencanti dalla legge 242 del 2016: possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana”.