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Settembre,8,2024

Aprrovato ddl Nordio, abrogato l’abuso d’ufficio, cambiano le intercettazioni, ecco i punti principali

L’approvazione definitiva del Ddl Nordio ha mostrato una maggioranza compatta: il provvedimento è stato approvato con 199 sì, 102 contrari e nessun astenuto.
Dopo giorni di liti e distinguo su vaccini e Ucraina, il via libera all’abolizione dell’abuso di ufficio e alla stretta al traffico di influenze è stato accompagnato dagli applausi di tutte le forze di centrodestra. E non solo: hanno votato a favore anche Azione e Iv.
Il decreto fresco di approvazione contiene anche una stretta alla pubblicazione delle intercettazioni: “Un altro bavaglio”, ha scritto Avs, mentre Ordine dei giornalisti e Fnsi hanno parlato del “pericolo serio di far calare una cappa di silenzio sulle indagini”.
Il guardasigilli Carlo Nordio ha comunque annunciato una nuova accelerata sulla materia: “Stiamo lavorando da tempo ad una riforma organica delle intercettazioni – ha detto il ministro – per dare un’attuazione radicale all’articolo 15 della Costituzione che indica nella segretezza delle conversazioni l’altra faccia della libertà. Le conversazioni sono libere intanto che sono segrete, come il voto”.
Il Ddl Nordio – ha detto il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo – inaugura una nuova stagione delle riforme della giustizia, avvicinandoci sempre di più al sogno del presidente Berlusconi. La separazione delle carriere rimane un obiettivo fondamentale”.

Sono otto gli articoli del disegno di legge – approvato in via definitiva – che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio e propone una significativa riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento giudiziario.
Ecco i punti principali.
– ABROGAZIONE DELL’ABUSO D’UFFICIO: viene abolita la norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa nell’adozione di un provvedimento. Ora questa disposizione viene cancellata del tutto. Nel frattempo, però, il governo, con il decreto carceri, ha reintrodotto una parziale copertura penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali. E si prevede la pena da 6 mesi a 3 anni per chi, sempre che non residuino margini di discrezionalità amministrativa nel provvedimento, danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era detto ‘peculato per distrazione’.
– MODIFICHE AL TRAFFICO DI INFLUENZE: Si restringe l’ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l’ipotesi della ‘millanteria’ e restano le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
– INTERCETTAZIONI E TUTELA DEL TERZO ESTRANEO: Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.
– INFORMAZIONE DI GARANZIA: nell’avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell’atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.
– CONTRADDITTORIO E MISURE CAUTELARI: Il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L’indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere.
– COLLEGIALITÀ E MISURE CAUTELARI: Introduzione di un organo collegiale, formato da 3 giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che attualmente è invece sempre disposta dal giudice monocratico (per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore è differita di due anni). La collegialità è prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare e all’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive ma non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.
– LIMITI ALL’APPELLO: Limitazione alla possibilità per il Pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi.
– ETÀ DEI GIUDICI POPOLARI IN CORTE D’ASSISE: Il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.(ANSA)

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