L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ha invitato il Consorzio regionale per lo sviluppo delle Attività produttive a trasferirle la disponibilità delle aree ex Enel (pari a 97.68.53 ettari), destinatarie di un investimento di 10 milioni di euro del PNRR, finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di viabilità.
Si tratta di un’area che, da anni, vede l’Ente in giudizio contro il Corap che, in seguito alla recente sentenza della Corte d’Appello, è stato riconosciuto proprietario, ma niente altro è se non il mero intestatario. Si basa su questa considerazione la posizione che l’Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli, ha assunto nei confronti del Corap in base al parere, richiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, obbligatorio in caso di transazioni tra Pubbliche Amministrazioni.
Per definire un iter celere che non facesse perdere il finanziamento europeo e quindi che ne permettesse il completamento dei lavori, tante sono state le interlocuzioni con il Corap e con la Regione Calabria. A tale proposito, l’Autorità di Sistema portuale in un prospettato accordo transattivo aveva indicato la possibilità di riacquisire la disponibilità delle aree ex Enel intestate al Corap attraverso la corresponsione di un’indennità, al fine di eseguire nei tempi le opere, come indicato nel Decreto Interministeriale n. 492 del 3/12/2021, nel rispetto delle scadenze imposte per i finanziamenti del Pnrr.
Tali opere sono, altresì, funzionali all’implementazione di un ampliamento dell’intrapresa economica del terminalista Automar S.p.a., con il quale l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ha sottoscritto uno specifico Accordo di Programma lo scorso 24 febbraio, riguardante proprio l’utilizzo delle aree adeguatamente infrastrutturate, non sottacendo analogo interesse da parte della MedCenter Terminal Container.
Interpellata l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha reso parere negativo, in ordine al prospettato accordo transattivo con il Corap, in quanto l’originaria destinazione dell’area in questione è stata modificata, da «destinazione industrie a destinazione infrastrutture in seguito alla mancata realizzazione del V centro siderurgico e dalla conseguente assegnazione di alcune aree prima rientranti nel progetto per il V centro siderurgico al porto”. Decisioni stabilite dalla variante al Piano regolatore territoriale consortile (P.R.T.C.) approvata con D.P.R. n. 968/1985 e della Delibera CASMEZ n. 9081/1986 riprese dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 111/2023 del 6/2/2023.
Nel quadro delineato, quindi, deve ritenersi comunque dato acquisito in giudizio la modifica del rapporto concessorio riveniente dalla Delibera CASMEZ del 17.6.1986 che riguardò sia lo stralcio e la ridestinazione funzionale di aree inizialmente espropriate nell’ambito del progetto industriale FT82 (V Centro siderurgico), sia il quadro economico, poiché il finanziamento in favore del Consorzio veniva ridotto per la somma corrispondente allo stralcio, pari a Lire 3.515.917.227, con la conseguenza che l’onere relativo alle aree espropriate nell’ambito del progetto industriale FT82 e trasmigrate nel progetto PS22/966/1 (Progetto porto di Gioia Tauro) rimaneva a totale carico dello Stato (cfr. artt. 4 e 5 della Delibera del 17.6.1986).
Ne consegue che le aree in questione sono state già acquisite con fondi a totale carico dello Stato, quindi, sono cioè state già pagate dallo Stato e null’altro è dovuto.
In sostanza, anche alla luce delle statuizioni della Corte d’Appello, non vi sono elementi per sostenere che il CORAP sia più che un intestatario meramente formale. Di conseguenza il Consorzio dovrà trasferire allo Stato la proprietà delle aree, nonché dovrà trasferire la reimmissione dell’Autorità di Sistema portuale nella disponibilità delle aree stesse, già destinate ad infrastrutture portuali.
In conclusione, l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con richiesta formale, ha invitato il Consorzio regionale per lo sviluppo delle Attività produttive a trasferire nella propria disponibilità le aree ex Enel entro 30 giorni, altrimenti si vedrà costretto ad adire le vie legali sia per la riacquisizione delle aree, sia per il risarcimento dei danni consistenti nell’eventuale perdita del finanziamento Pnrr, dell’eventuale maggior costo che questo Ente dovrà sostenere per l’infrastrutturazione portuale, sia ancora per la perdita delle occasioni di sviluppo del porto di Gioia Tauro.