E’ iniziata la demolizione coattiva di un’opera edilizia abusiva realizzata nell’hinterland di Reggio Calabria. Si tratta della prima di molte altre demolizioni che saranno effettuate nei prossimi mesi, dopo l’attivita’ svolta dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, che ha monitorato i fascicoli di esecuzione dal 1996 sugli abusi commessi tra gli anni ’80 e ’90: ben 686 in 22 comuni. Capofila e’ Reggio Calabria, dove si contano 328 abusi, pari al 47% del totale, seguito dal Comune di Bagnara Calabria, con 166. L’esecuzione delle demolizioni rientra tra le competenze della Procura della Repubblica in materia di esecuzione delle sentenze passate in giudicato per reati edilizi, per i quali e’ stata comminata la sanzione della demolizione degli immobili abusivi. Dal monitoraggio del Corpo forestale dello Stato emerge l’immobilismo mantenuto negli anni dalle Amministrazioni Comunali. Dopo l’emissione dell’ordinanza di demolizione, i Comuni non hanno dato seguito a quanto loro stessi avevano ordinato. Dietro una precisa sollecitazione della Procura, solo due acquisizioni sono avvenute, a Bagnara Calabra, ad opera della Commissione straordinaria prefettizia insediata quest’anno in quel comune. Per quanto riguarda i condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003, i cittadini sono ancora in attesa di una risposta. Alle richieste della Polizia Giudiziaria sullo stato della pratiche di condono, gli Uffici Tecnici rispondono ancora che la procedura e’ in fase di istruttoria. Le operazioni di demolizione saranno effettuate da una ditta edile iscritta nella white list della Prefettura di Reggio Calabria, quest’ultima avra’ la supervisione delle operazioni, ed ha gia’ delegato il Questore di Reggio Calabria per l’organizzazione del presidio dell’area di cantiere da parte delle Forze dell’Ordine. Nella scelta delle opere abusive da demolire e’ stato tenuto conto dei volumi da abbattere, della finalita’ dell’abuso realizzato, della pluralita’ dei vincoli violati, degli eventuali pericoli per l’incolumita’ pubblica nonche’ della qualita’ soggettiva dei condannati.